Art. 5.
(Disposizioni fiscali).

      1. Gli abbuoni d'imposta, previsti dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e successive modificazioni, si applicano alle attività di spettacolo, intrattenimento e svago, con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per i soli eventi nei quali l'esecuzione della musica dal vivo abbia un'opportuna rilevanza nel complesso delle esecuzioni, di durata superiore ad almeno 120 minuti giornalieri, purché organizzati nel rispetto delle seguenti condizioni:

          a) i musicisti possono essere iscritti al registro dei lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 4;

          b) i musicisti non devono essere organizzati in forme associative a carattere amatoriale secondo quanto previsto dal

 

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decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1938, n. 153;

          c) nei locali con capienza ufficiale fino a 1.200 persone deve essere prevista la presenza minima, riferita alla capienza, di un musicista ogni 200 persone, salvo eccezioni legate a particolari eventi musicali;

          d) nei locali con capienza ufficiale superiore a 1.200 persone deve essere prevista la presenza minima di almeno sei musicisti, salvo eccezioni legate a particolari eventi musicali.

      2. La musica può definirsi dal vivo quando l'emissione avviene attraverso l'armonizzazione di suoni polifonici realizzati attraverso l'uso diretto di più strumenti originali quali, ad esempio, il pianoforte, la fisarmonica, la chitarra, l'organo. La musica eseguita con basi musicali precostituite, qualsiasi sia il supporto, è equiparata alla musica dal vivo solo se utilizzata in modo complementare e non sostitutivo.
      3. L'aliquota IVA relativa alla musica dal vivo eseguita nei luoghi di intrattenimento e di svago, quali pubblici esercizi, discoteche, sale da ballo, concertini, piano bar e assimilati, comprese le multi-sale, è equiparata a quella relativa ai concerti ed agli spettacoli teatrali e cinematografici, previsti dalla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima aliquota è applicata contestualmente nei fogli d'ingaggio degli operatori dello spettacolo allo scopo utilizzati di cui all'articolo 2.